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Difese d’ufficio ed elezioni di domicilio

Avevamo ricevuto alcune segnalazioni da colleghi sul fatto che funzionari di Pubblica Sicurezza, al momento di comunicare telefonicamente la nomina quale difensore d'ufficio, richiedevano – ai sensi dell'art. 162 co. 4 bis c.p.p., come introdotto dalla legge n. 103/2017 – la disponibilità del difensore ad accettare l'elezione di domicilio presso il proprio studio e, ricevuta comunicazione d'indisponibilità, interpretavano tale legittima scelta come rifiuto di assunzione della difesa d'ufficio.

Portata a conoscenza del Procuratore della Repubblica tale indebita prassi, il Procuratore dott. Amato aveva emesso la allegata nota, fornendo alla Pubblica Sicurezza un modulo che riporta chiaramente l'opzione, a scelta discrezionale del difensore d'ufficio, di accettare o meno l'elezione di domicilio.

Ciò nonostante, sono continuate a pervenire al Consiglio da parte di colleghi segnalazioni di persistenza della indebita prassi.

Abbiamo avuto di recente un nuovo incontro con il Procuratore, tornando a segnalare la problematica. Nel corso dell'incontro si è concordato di divulgare la menzionata nota del Procuratore, con invito agli avvocati a segnalare al Consiglio dell'Ordine eventuali ulteriori prassi difformi, che verranno inoltrate al Procuratore.

Ringraziamo della collaborazione.

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

(Circolare n. 30 del 22 febbraio 2019)


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