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Richiesta di permanenza nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio

Anche questo anno penso sia utile riassumere le scadenze e le modalità operative necessarie per la presentazione della domanda di permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio recentemente precisate in una circolare del CNF inviata ai Coa.

1)  La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma del CNF https://gdu.consiglionazionaleforense.it/

2) La mancata presentazione della domanda di permanenza entro il termine stabilito comporta la cancellazione d'ufficio dall'Elenco unico nazionale da parte del CNF.

3) Qualora il CNF deliberi la cancellazione dall'Elenco unico nazionale per omessa presentazione della domanda di permanenza, la richiesta di nuovo inserimento nell'Elenco potrà essere presentata successivamente in costanza dei requisiti previsti dal Regolamento CNF. La delibera di cancellazione non fa venire meno l'obbligo di prestare l'attività per gli incarichi precedentemente ricevuti.

4)  Al fine di evitare possibili problemi tecnici dovuti al sovraccarico del sistema, nel caso abbiate già maturato i requisiti, consiglio di procedere all'inserimento della domanda senza attendere il termine ultimo di scadenza.   

5) Al fine della permanenza nell'Elenco unico nazionale l'avvocato deve autocertificare la partecipazione nel corso dell'anno 2022, anche come sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali, camerali e/o dibattimentali, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace.

Per quanto concerne l'assolvimento dell'obbligo formativo, bisogna fare riferimento ai crediti maturati nel corso dell'anno 2021, nel numero minimo di 15 crediti, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie.

6) Al fine di evitare inutile aggravio del carico di lavoro del Coa nel corso delle verifiche a campione, è necessario caricare immediatamente tutti i crediti formativi sulla pagina personale dell'iscritto. 

7) I Colleghi che si sono iscritti nell'Elenco unico nazionale nel 2022 non devono presentare la domanda in quanto la permanenza ha validità è fino a dicembre 2023.

8) Da ultimo segnalo che non deve essere presentata domanda di permanenza nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, in quanto l'avvocato già inserito nella lista vi rimane, salvo l'obbligo dell'assolvimento formativo ed il requisito di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. E' ovviamente fatta salva la possibilità di cancellarsi, previa presentazione di apposita richiesta.

Il Consigliere referente della Commissione penale

avv. Pietro Giampaolo

(Circolare n. 265 del 8 novembre 2022)


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