Salta al contenuto

Circolari Circolari

Indietro

Novità in tema di autentica in ambito di PCT e notifiche PEC introdotte con la legge 132/2015 di conversione del d.l. 83/2015

Circ. 65 dell'8 settembre 2015 – Novità in tema di autentica in ambito di PCT e notifiche PEC introdotte con la legge 132/2015 di conversione del d.l. 83/2015

La pubblicazione della legge n. 132/2015, che ha convertito il d.l. n. 83/2015, impone che siano trattati con urgenza argomenti che verranno poi sviscerati nel corso dell'incontro già organizzato che si terrà il 15 p.v. al Teatro Duse.

Sin da ora dobbiamo evidenziare che, fino a quando non saranno pubblicate le specifiche tecniche previste dal comma 3 dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179/2012 inserito dalla citata legge di conversione n. 132/2015, prudentemente, secondo i rilievi di attenta dottrina (segnaliamo l'articolo dell'avv. Maurizio Reale), ai fini della notifica, allo stato appare prudenziale evitare:

- di notificare a mezzo PEC atti/provvedimenti in origine formati su supporto cartaceo, in quanto l'attestazione di conformità da inserire in relata necessita delle specifiche tecniche in corso di pubblicazione;

- di notificare a mezzo PEC copie di atti informatici estratti dal fascicolo informatico, in quanto l'attestazione di conformità da inserire in relata necessita delle specifiche tecniche in corso di pubblicazione.

Si potrà invece procedere a notificare tramite PEC i duplicati informatici estratti dal fascicolo informatico.

Quanto alle dichiarazione di conformità, potranno essere effettuate le attestazioni di conformità previste dagli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. (nelle procedure esecutive) e quelle in generale previste dall'art. 16 decies del d.l. n. 179/2012 per conformità di una copia informatica all'originale cartaceo (ad es. l'atto di citazione notificato, in sede di deposito telematico), inserendo l'attestazione di conformità all'interno della copia informatica con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 16 undecies del citato d.l. 179/12 (si allega apposita guida), in quanto l'attestazione di conformità da inserire in atto separato necessita delle specifiche tecniche in corso di pubblicazione.

Ribadiamo che queste sono indicazioni solo prudenziali; infatti, nel modificare l'art. 16 undecies il legislatore, pur apprezzabile nell'intento di indicare regole ad hoc specifiche per la modalità di autentica in ambito PCT e le notifiche in proprio, ha purtroppo nell'immediato creato un problema che impone prudenza nell'esercizio di questo potere.

Se, da un lato, viene espressamente previsto che a regolamentare la materia non siano più le regole tecniche dettate dal d.p.c.m. del 13 novembre 2014, ma l'art. 16 undecies del d.l. n. 179/2012, dall'altro, nell'ipotesi di autentica di copia informatica, sia essa di atto analogico che di atto informatico, ha previsto al punto 3 del citato art. 16 undecies che, in ipotesi di autentica su documento separato, le indicazioni da inserire siano "esclusivamente" quelle disciplinate dal provvedimento avente natura non regolamentare dell'ente preposto (D.G.S.I.A.), provvedimento che a tutt'oggi non è stato ancora pubblicato.

Viene altresì previsto che, qualora la copia autenticata sia utilizzata ai fini di notifica, l'autentica debba essere inserita nella relata.

Sembrerebbe quindi una norma incompleta che, allo stato, potrebbe non permettere la notifica via PEC di copie informatiche per l'impossibilità di inserire le indicazioni previste dal pubblicando provvedimento.

Anche in tema di autentica di copia informatica da depositare nel fascicolo occorre prestare attenzione e utilizzare l'opzione di cui al punto 2 dell'art. 16 undecies, ovvero inserire l'autentica nel corpo del file in formato pdf, seguendo le istruzioni della guida che qui alleghiamo.

Segnaliamo, perché di immediata applicazione, anche l'introduzione dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c. che, in ambito di espropriazione forzata, disciplina le ipotesi di iscrizione a ruolo da parte di soggetto differente dal creditore procedente.

La previsione permette ai terzi di adire il giudice dell'esecuzione successivamente alla notifica del pignoramento, ma prima dell'iscrizione a ruolo da parte del creditore procedente, prevedendo in capo ai soggetti che depositano istanze o atti rivolti al giudice dell'esecuzione la possibilità di iscrivere a ruolo, possibilità che sino al 2 gennaio 2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 11 bis della legge n. 132/2015, potrà avvenire esclusivamente in via cartacea.

Occorre quindi che all'atto dell'iscrizione a ruolo sia il creditore procedente che i terzi interessati verifichino la presenza di un fascicolo, prima di procedere a una nuova iscrizione a ruolo che potrebbe essere rifiutata se il fascicolo fosse già formato.

Il creditore non procedente che iscrive a ruolo deve depositare una copia semplice del verbale di pignoramento, mentre il creditore procedente rimane soggetto agli obblighi di cui agli artt. 518, 521 bis, 543 e 557 c.p.c., ovvero dovrà depositare nei termini previsti il verbale di pignoramento, il titolo e il precetto debitamente autenticati, pena la dichiarazione di estinzione.

L'autentica, come si diceva sopra, andrà ora effettuata inserendo l'attestazione di conformità all'interno della copia informatica in formato pdf, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 16 undecies del d.l. n. 179/2012 (cfr. la guida allegata).

All'esito del convegno del 15 p.v. provvederemo a pubblicare altra circolare che affronterà ulteriori questioni e vi terremo naturalmente informati degli attesi interventi regolamentari.

Resta purtroppo, allo stato, ancora irrisolto il problema del passaggio al giudizio in Corte d'Appello degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico (di parte) di primo grado.

Il legislatore, infatti, nonostante le ripetute sollecitazioni dell'avvocatura non ha esteso la possibilità di autentica ai documenti contenuti nel fascicolo informatico, così che l'indicazione data in precedenza sub c) con la nostra circolare n. 43/2015 non pare possa, allo stato, costituire una soluzione.

Si cercherà di concordare in sede protocollare una prassi condivisa che costituisca un'adeguata tutela per le parti.


Allegati Allegati

Link Link

Contatti Contatti