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Negoziazione assistita in ambito di diritto di famiglia - Novità sulle modalità di trasmissione degli accordi al Consiglio dell’Ordine

L'articolo 6 (Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti) del decreto-legge 132/2014, come modificato dal d.lgs. 149/2022, prevede al comma 3-ter che l'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, sia trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Il Consiglio dell'Ordine cura la conservazione degli accordi ricevuti in apposito archivio e, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto.

La trasmissione degli accordi deve essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata negoziazioneassistita@ordineavvocatibopec.it

Il Consigliere Segretario

Katia Lanosa

(Circolare n. 135 del 5 maggio 2023)


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