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Chiarimenti sugli obblighi formativi e sul caricamento degli attestati nelle aree personali riservate

Forniamo alcuni chiarimenti sugli obblighi formativi e sul caricamento degli attestati nelle aree personali riservate.

1) Come comunicato con la precedente circolare n. 144/2017, sono ora presenti nelle aree riservate degli iscritti anche i crediti formativi maturati con lo svolgimento dell'attività di moderazione e relazione ai corsi e convegni organizzati dalla Fondazione Forense. In forza di ciò, torniamo a ribadire che tutti i crediti formativi maturati con la partecipazione (sia come frequentante, sia come moderatore/relatore) a corsi e convegni della Fondazione Forense Bolognese NON devono essere da voi caricati nell'area personale riservata; qualora ciò sia avvenuto, vi invitiamo a cancellarli, poiché interferiscono con quelli migrati automaticamente.

2) Con la migrazione dei crediti dei moderatori/relatori si è completata la migrazione dei crediti relativi a tutti gli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense, a eccezione solamente dei pochi indicati nel prospetto allegato, che non è stato possibile migrare perché non sono stati gestiti con il badge; coloro che hanno maturato crediti con la frequenza o con l'attività di docenza/relazione/moderazione in tali eventi formativi devono caricare autonomamente nella propria area riservata i relativi attestati.

3) Per il triennio 2014-2016 il totale dei crediti formativi da maturare era pari a 60, dei quali almeno 9 dovevano essere stati conseguiti nella materia deontologica o ordinamentale (forense o previdenziale). Nel caso in cui abbiate maturato un numero di crediti superiore a 60, non siete tenuti a caricare tutti i crediti formativi maturati: è sufficiente il superamento della soglia minima di crediti prevista.

4) Il caricamento diretto nella propria area riservata degli attestati degli eventi formativi via via frequentati è obbligatorio anche per l'anno formativo in corso e per i successivi, il che consentirà – sia al singolo iscritto, sia al Consiglio dell'Ordine – di avere sempre aggiornata la situazione della contabilità dei crediti formativi maturati. Rammentiamo che i crediti formativi eventualmente conseguiti ma non caricati nell'area riservata non verranno tenuti in considerazione nel corso delle periodiche verifiche di assolvimento degli obblighi formativi che il Consiglio dell'Ordine è tenuto a eseguire.

5) Per le modalità di caricamento dei crediti formativi nella propria area riservata (sia con riferimento al triennio concluso 2014-2016, sia a quello in corso), richiamiamo quanto è già stato diffusamente oggetto delle nostre precedenti circolari n. 19/201728/2017, 45/2017 e 89/2017. Ogni altra documentazione di riferimento in materia è comunque pubblicata nell'area "Formazione continua" del sito internet dell'Ordine, ivi compresa la guida con le istruzioni necessarie per il caricamento degli attestati e degli eventuali esoneri.

6) Anche coloro che, avendo raggiunto o stando per raggiungere i 25 anni di iscrizione e/o i 60 anni di età, sono/saranno esentati dall'obbligo di formazione continua, sono ugualmente invitati ad attivare la propria area riservata, poiché essa offrirà anche ulteriori funzionalità che verranno implementate successivamente.

7) Gli iscritti che hanno maturato l'anzianità di 25 anni d'iscrizione e/o di 60 anni di età nel corso del triennio 2014-2016 (in un qualunque momento durante il triennio) non devono caricare gli attestati nella propria area riservata. Per coloro che hanno maturato tale anzianità nell'anno 2017 o la matureranno nel corso del triennio 2017-2019, in forza di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine all'adunanza dell'11 luglio 2017 a modifica della propria "Circolare attuativa e interpretativa del Regolamento del C.N.F. sulla formazione continua", già oggetto della precedente circolare n. 137/2017, "la decorrenza dell'esonero dall'obbligo formativo, per il compimento dei 25 anni d'iscrizione all'Albo o dei 60 anni d'anzianità, si intenderà dal 1° gennaio dell'anno in cui matura l'anzianità di 25 anni d'iscrizione o di 60 anni d'età".

8) I crediti formativi maturati su base volontaria nell'anno di prima iscrizione all'Albo possono essere caricati nell'area riservata personale fra i crediti relativi all'anno successivo (per esempio: quelli maturati nel 2013 da coloro che si sono iscritti in quell'anno possono essere caricati insieme a quelli maturati nel 2014; quelli maturati nel 2014 da coloro che si sono iscritti in quell'anno possono essere caricati insieme a quelli maturati nel 2015; e così via).

9) Nell'area riservata appaiono esonerati dagli obblighi formativi "i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche", come previsto dall'art. 15 del Regolamento del C.N.F. Fra questi, il nostro Consiglio ha automaticamente esonerato tutti coloro che sono iscritti nell'"Elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno" ex art. 15 della legge forense; non sempre il Consiglio dell'Ordine è a conoscenza del fatto che propri iscritti all'Albo ordinario, non avendo optato per il tempo pieno e rientrando così nell'Elenco speciale, sono docenti di ruolo o ricercatori confermati e dunque è possibile che in alcuni casi la condizione di esonero non appaia nell'area riservata personale: in tale caso, invitiamo gli interessati a darne documentata comunicazione al Consiglio, che provvederà ad aggiornare l'area riservata, scrivendo all'indirizzo pec formazionecontinua@ordineavvocatibopec.it.

il Presidente, referente della Commissione "Verifica assolvimento obblighi formativi"

avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

 


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