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Cittadini extracomunitari Cittadini extracomunitari

Domande di iscrizione all'Albo avvocati e al Registro praticanti di cittadini stranieri  non comunitari.

Delibere in materia

Il Consiglio, udito il riferimento della Commissione Revisione Albi  e dopo ampio dibattito, revocata ogni altra precedente delibera in merito dispone quanto segue:

A) Il cittadino extracomunitario che abbia acquisito i titoli di studio all'estero, si trova ad affrontare un duplice problema nel presentare domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti. Il primo riguarda l'art. 17 comma 3° del R.D.L. n.1578/33 ovverosia il requisito della cittadinanza; l'altro riguarda il riconoscimento dei titoli di studio. Per entrambi va richiamato il D.P.R.31/08/99 n.394 che, in merito al riconoscimento dei titoli di studio, conseguiti all'estero, all'art. 48 dispone che la competenza per il riconoscimento dei detti titoli è attribuita alle Università e agli istituti di istruzione universitari alle quali vanno dunque indirizzate le domande. In conseguenza di quanto sopra, la documentazione da presentare al Consiglio per l'iscrizione al Registro dei Praticanti non può prescindere da detto provvedimento dell'Amministrazione universitaria.

Quanto alla cittadinanza, si ritiene di poter fare riferimento al D.Lgs.25/07/98 n.286. Non all'art. 37 n.3 che dispone che per gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il  requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4,…." – in quanto la norma si riferisce a "Titoli professionali" e in essa non si parla di titoli di studio, oltre a prevedere il possesso di titoli professionali abilitanti alla professione di cui il praticante è sfornito. Si ritiene applicabile invece, l'art. 47 della stessa legge il quale consente che "specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una Università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale. Il superamento degli esami (di cui sopra), unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana….."
Ne consegue da quanto sopra:

1) il cittadino straniero laureato in giurisprudenza in una Università italiana potrà essere iscritto nel Registro ed ammesso alla pratica previa documentazione degli specifici visti di ingresso di cui all'art. 47 1° comma del D.P.R. 31/08/1999 n.394, ed una volta superato l'esame di abilitazione, avrà diritto all'iscrizione nell'Albo Avvocati ex-art.47 2° comma dello stesso D.P.R.

2) il cittadino straniero non laureato in giurisprudenza in Italia dovrà:

 a) documentare il riconoscimento del titolo di studio universitario ex-art. 48 D.P.R. 31/08/99 n.394;
 b) documentare lo specifico visto di ingresso e permesso di soggiorno ex-art. 47  D.Lgs. 25/07/98 n.286;

B) Diversa è la situazione per il cittadino extracomunitario che chieda l'iscrizione all'Albo degli Avvocati con un titolo abilitante conseguito in un Paese non U.E.. In tale ipotesi si applicherà il combinato disposto degli articoli 37 D.Lgs. 25/07/98 n.286 e 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999 n.394 in base ai quali l'iscrizione all'Albo degli Avvocati è ammessa previa documentazione:

a) del riconoscimento ex art.49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e dell'eventuale certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/01/92 n.115;
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25/07/1998 n.286 concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato e ciò in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 37 del medesimo D.Lgs che dispone che "per gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il  requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4,…." del medesimo D.Lgs.

(Adunanza del giorno 31 marzo 2003)

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 Il Consiglio, sulla domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti presentata da cittadina albanese  laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna, all'esito del riferimento ammette la richiedente alla pratica a condizione che completi la documentazione depositata con lo specifico permesso di soggiorno di cui all'art.47 1° comma del D.P.R.31/08/1999 N.394.

(Adunanza del giorno 31 marzo 2003)

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Il Consiglio, sulla domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti presentata da cittadina bulgara e laureata in giurisprudenza all'Università di Bologna, all'esito del riferimento ammette la richiedente alla pratica a condizione che completi la documentazione depositata con lo specifico permesso di soggiorno di cui all'art.47 1° comma del D.P.R. 31/08/1999 N.394.

(Adunanza del giorno 31 marzo 2003)

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Il Consiglio, prende in esame la domanda di iscrizione all'Albo Avvocati presentata cittadina colombiana, residente a Bologna, la quale ha chiesto l'iscrizione avendo conseguito il titolo di "ABOGADA" presso l' "Universidad Santiago de Cali" nella città di Santiago de Cali (Valle del Cauca-Colombia). Diploma che l'Ambasciatore con sua  "DICHIARAZIONE DI VALORE" rilasciata in Bogotà , afferma  poter essere considerato equivalente a un Diploma di laurea Specialistica italiana in Giurisprudenza. Con la medesima dichiarazione, infine,  l'Ambasciatore riferisce che l'ente colombiano che ha rilasciato tale titolo è un'istituzione privata, legalmente riconosciuta dalle competenti autorità di quel Paese e quindi idonea al rilascio del titolo medesimo che consente di esercitare direttamente in Colombia la professione di avvocato.

Tale ultima dichiarazione risulta corroborata dalla produzione di copia fotostatica non conforme all'originale del titolo, alla quale è stata allegata copia fotostatica non originale della traduzione italiana sottoscritta da traduttrice  in qualità di Coordinatore Gruppo Convalide ed omologazioni riconosciuta dal Ministero di Giustizia colombiano.
Il Consiglio, udito il riferimento, visti gli artt. 37 D.Lgs 25/07/98, n. 286, 39 e 49 D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394, ritenuto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati è ammessa previa documentazione del:
a) riconoscimento ex-art.49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e dell'eventuale;
b) certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/01/92 n.115;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25/07/1998 n.286 concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato e ciò in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 37 del medesimo D.Lgs che dispone che "per gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il  requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4,…." del medesimo D.Lgs.
- che l'Abogada interessata non ha presentato la documentazione prevista, respinge la domanda.

(Adunanza del giorno 31 marzo 2003)

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Il Consiglio, sulla domanda di iscrizione all'Albo avvocati  presentata da cittadina brasiliana,  domiciliata in Bologna, la quale ha chiesto l'iscrizione avendo conseguito il titolo di "Advogados"  presso l'Ordine degli Avvocati del Brasile, udito il riferimento, visti gli artt. 37 D.Lgs 25/07/98, n. 286, 39 e 49 D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394, ritenuto che l'iscrizione all'Albo degli Avvocati è ammessa previa documentazione del:
a) riconoscimento ex-art.49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e dell'eventuale;
b) certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/01/92 n.115;
c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25/07/1998 n.286 concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato e ciò in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 37 del medesimo D.Lgs che dispone che "per gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il  requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4,…." del medesimo D.Lgs.

- che Advogados interessata non ha presentato la documentazione prevista, respinge la domanda

(Adunanza del giorno 31 marzo 2003)

 

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