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Elenco speciale docenti Elenco speciale docenti

Art. 19 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23 [cioè, la "trattazione degli affari legali dell'ente stesso"].

Con l'espressione "docenti" di cui al co. 2 si intendono i professori ordinari ed associati di ruolo.

[Parere del C.N.F. n. 6 del 26 febbraio 2009] "Viene in rilievo l'art. 3, comma 4, lett. a) del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 che prevede, in deroga al generale principio fissato dal comma 2 in tema di incompatibilità dell'esercizio della professione con l'assunzione di qualsiasi impiego, la compatibilità dell'esercizio della professione forense con l'assunzione dell'impiego di insegnante presso ‘istituti secondari dello Stato'. Le disposizioni dell'art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 recanti previsione di deroghe al principio generale dell'incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'assunzione di qualsiasi impiego sono norme di carattere eccezionale, non passibili, a mente dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica (in terminis, tra le tante: Cass., sez. un., 26 novembre 1996 n. 10490). Il comma quarto, lett. a) di detto articolo statuendo che, in deroga al principio generale accennato, l'esercizio della professione forense è compatibile con l'assunzione dell'impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, pone, perciò, una norma di carattere eccezionale non passibile di interpretazione ed applicazione analogica e, quindi, non estensibile al diverso caso di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5288/1998), adesivamente a quanto ritenuto in precedenza da questo Consiglio Nazionale Forense che, poi, ha mantenuto fermo il principio (cfr., da ultimo: C.N.F., 10 novembre 2005 n. 137 e 16 luglio 2008 n. 70). Trattandosi nel caso su cui verte il quesito di dipendente comunale, deve ritenersi sussistente l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense".

[Parere del C.N.F. n. 20 del 27 aprile 2005] "Va premesso che il titolo di professore universitario suppone l'inquadramento dell'interessato nei ruoli dei professori di università conseguibile solo dopo il superamento delle prove concorsuali previste dalla legge. … Ciò posto, il cd. professore a contratto non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d'opera intellettuale nel quale quest'ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l'interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l'anno), senza che esse siano conseguenza dell'inserimento in ruolo. Una dicitura che non accompagnasse all'ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l'assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Da ciò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d'ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz'altra limitazione, stia a significare che l'interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo.…"

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