Circolari
Possibilità di trattenuta su pensione per il versamento del contributo di maternità
Su preziosa indicazione dei delegati del COA per Cassa Forense, comunichiamo quanto segue. Come noto, gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia, ma che hanno deciso di proseguire nello svolgimento della professione, non sono tenuti al pagamento dei minimi contributivi. Essi sono unicamente tenuti al pagamento dei contributi soggettivo ed integrativo a consuntivo, come liquidabile dalla compilazione del modello 5, nonché al versamento del contributo di maternità. Per ciò che concerne quest'ultimo, ormai da qualche anno, purtroppo, l'iscritto viene a conoscenza del relativo importo dovuto solo in prossimità della scadenza del 30 settembre. Per tale motivo, è assai frequente che molti iscritti pensionati dimentichino il pagamento, non generando l'apposito MAV e, dunque, esponendosi a sanzione.
Per evitare tale spiacevole circostanza, Cassa Forense, compilando l'apposito modulo rinvenibile al seguente link: http://www.cassaforense.it/media/4037/modulo-trattenuta-su-pensione-contributo-di-maternit%C3%A0.pdf , consente di portare il predetto importo in compensazione con il rateo di pensione di settembre o in più ratei da settembre in poi.
Il Segretario
avv. Stefano Tirapani
(Circolare n. 334 del 9 settembre 2020)
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