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Regolamento di attuazione L 53/2004 del Consiglio dell'Ordine Regolamento di attuazione L 53/2004 del Consiglio dell'Ordine

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 53/94

Notifiche da parte dell'avvocato

Art. 1: L'avvocato che intende ottenere, l'autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla L. 21/1/1994 n. 53 deve presentare domanda scritta al Consiglio dell'Ordine, dichiarando di trovarsi nelle condizioni prescritte per l'ottenimento dell'autorizzazione e che non sussistono a suo carico circostanze ostative.

Art. 2: Le domande di autorizzazione di cui al precedente articolo vengono protocollate dalla segreteria del Consiglio. Nella prima riunione di Consiglio successiva alla sua presentazione, ogni domanda di autorizzazione viene assegnata ad un consigliere che ne curerà l'istruttoria verificando la sussistenza delle condizioni soggettive per la concedibilità dell'autorizzazione e la insussistenza di circostanze ostative ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94. Nella prima riunione di Consiglio utile successiva all'assegnazione, il consigliere assegnatario riferisce al Consiglio l'esito dell'istruttoria formulando la sua proposta di concessione dell'autorizzazione o di rigetto dell'istanza. Il Consiglio delibera immediatamente o nella riunione successiva, ma può disporre un supplemento d'indagine. All'atto della concessione da parte del Consiglio, il presidente designa i consiglieri delegati alla vidimazione del registro di cui infra.

Art. 3: Qualora venga concessa l'autorizzazione, l'avvocato istante viene subito notiziato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a cura dell'ufficio di segreteria del Consiglio e viene contestualmente invitato a depositare entro 30 giorni nello stesso ufficio il registro cronologico previsto dall'art. 8 della L. n. 53/94, con le pagine debitamente numerate. Entro quindici giorni dal deposito nella segreteria, il registro viene vidimato, ogni mezzo foglio, dal presidente del Consiglio dell'Ordine o da un consigliere da lui delegato. Copia autentica della delibera di autorizzazione viene unita al registro. Entro trenta ma non prima di quindici giorni dal deposito del registro, l'avvocato che ha ottenuto l'autorizzazione deve ritirare il registro cronologico vidimato.

Art. 4: Qualora venga iniziata una indagine disciplinare a carico di un avvocato già autorizzato ai sensi dell'art. 7 L. 53/94, il Consiglio dell'Ordine, nel nominare il consigliere relatore delegato al compimento delle indagini, gli assegna anche il compito di esaminare la situazione di opportunità del mantenimento o dell'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 7 L. 53/94. Entro venti giorni dalla nomina, il consigliere relatore riferisce al Consiglio l'esito del suo esame della predetta situazione di opportunità e formula la sua proposta di mantenimento o di revoca dell'autorizzazione ovvero di riservare ogni decisione ad un momento successivo. Il Consiglio, udita la proposta del consigliere relatore, può deliberare immediatamente il mantenimento dell'autorizzazione o la riserva di decisione. In caso contrario convoca l'avvocato indagato ad una successiva riunione in camera di consiglio per discutere e deliberare sulla proposta di mantenimento o di revoca dell'autorizzazione. Il Consiglio dell'Ordine dispone immediatamente la revoca dell'autorizzazione in ogni caso di sospensione cautelare dell'avvocato. Il Consiglio dell'Ordine delibera l'annullamento dell'autorizzazione previa convocazione dell'interessato in camera di consiglio, qualora risulti che l'autorizzazione era stata concessa per errore, nonostante la sussistenza di circostanze ostative. In ogni caso di revoca o annullamento dell'autorizzazione, il segretario del Consiglio, nel comunicare tale provvedimento all'avvocato interessato, lo diffida a depositare entro 48 ore il registro cronologico di cui all'art. 8 L. n. 53/94 su cui annotare il provvedimento di revoca o annullamento. La revoca e l'annullamento dell'autorizzazione hanno effetto immediato.

Art. 5: I provvedimenti di concessione, di revoca e di annullamento delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della L. n. 53/94 vengono resi pubblici mediante affissione nelle bacheche del Consiglio.

Art. 6: Il Consiglio dell'Ordine provvede ad istituire un apposito registro alfabetico nel quale verranno annotati progressivamente i provvedimenti di autorizzazione, di revoca o di annullamento delle autorizzazioni. Alla tenuta e all'aggiornamento del registro provvede il segretario, coadiuvato dal personale dell'ufficio di segreteria. Copia o estratto di tale registro può essere rilasciata, a richiesta, ai capi degli ufficiali giudiziari decidenti e inquirenti del Circondario.

Art. 7: La vidimazione e datazione degli atti di cui all'art. 4 L. 53/94 competono ai consiglieri provvisti di delega.

Art. 8: Ai fini della vidimazione e datazione degli atti di cui all'art. 4 L. n. 53/94, gli avvocati interessati sono tenuti a depositare, presso l'ufficio di segreteria del Consiglio dell'Ordine, gli atti in regola con le norme sul bollo e con il corredo delle marche speciali previste dal D.M. 27/5/1994, da L. 5.000 per gli atti aventi fino a due destinatari, L. 15.000 per gli atti aventi da tre a sei destinatari, L. 24.000 per gli atti aventi più di sei destinatari. Il personale della segreteria del Consiglio riceve gli atti da vidimare nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 9.00 alle ore 10.00. Gli atti devono essere vidimati e datati entro sette giorni dal loro deposito.

Art. 9: Il Consiglio dell'Ordine provvede ad istituire un apposito registro cronologico nel quale verranno annotati, a cura del personale dell'ufficio di segreteria, la data di deposito degli atti di cui all'art. 4 della legge, il nome del richiedente, il nome del primo dei destinatari della notifica, la data di vidimazione, la data e la firma di ritiro dell'atto vidimato.

Art. 10: Al momento del ritiro dell'atto vidimato, l'avvocato richiedente, ovvero la persona da lui incaricata debitamente munita di delega scritta su carta intestata del richiedente, dovrà apporre sul registro di cui al precedente art. 9 la data e la firma attestante il ritiro.

Art. 11: Il presente regolamento entra immediatamente in vigore.

(Approvato con delibera consigliare del 11 luglio 1994 e successive modifiche)

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