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Conseguimento del titolo di avvocato specialista

L'entrata in vigore Decreto Ministeriale 12 agosto 2015 n. 144, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 1 ottobre 2020 n. 163, ha definito le modalità per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, ricordando innanzi tutto che il Consiglio Nazionale Forense ha ex lege competenza esclusiva per il conferimento o la revoca del titolo stesso.

Il D.M., disciplinando nel testo aggiornato la procedura per la richiesta, la valutazione e il conferimento, ha individuato nei COA il primo fondamentale ingranaggio della procedura, incaricandoli, oltre alla tenuta degli elenchi speciali suddivisi sulla base dei settori di specializzazione come già indicato dalla Legge Professionale Forense, di raccogliere le domande dei propri iscritti, verificarne la regolarità formale e inoltrarle al CNF per la successiva valutazione nel merito.

La Commissione Specializzazioni del COA di Bologna è, ad oggi, così composta: avv. Gian Luca Malavasi (Referente), avv. Ilaria Bonsignori D'Achille, avv. Luigi Andrea Cosattini, avv. Giovanni Delucca, avv. Luigi De Fatico, avv. Ettore Grenci, avv. Antonella Rimondi, avv. Paolo Rossi, avv. Cristiana Senin.

Il D.M. ha definito quattro diverse modalità per l'ottenimento del titolo:

  1. Per superamento di corsi di specializzazione;
  2. Per comprovata esperienza;
  3. Per conseguimento del dottorato di ricerca;
  4. Per validazione di corsi svolti antecedentemente al D.M.

 

I requisiti generali (disposizioni comuni ex art. 6 D.M. 144/2015)

Potrà depositare domanda per il conseguimento del titolo l'iscritto che, oltre al requisito formativo di cui si daranno indicazioni nel dettaglio di seguito:

  1. Non abbia riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;
  2. Non abbia subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista;
  3. Non abbia già conseguito il titolo in due ulteriori settori di specializzazione, salvo rinuncia da esplicitarsi obbligatoriamente nella nuova domanda.

 

La domanda per superamento di corsi di specializzazione

Può presentare tale domanda l'iscritto che abbia frequentato con esito positivo un corso che abbia i requisiti di cui all'art. 7 del D.M. 144/2015, alternativamente:

  1. Concluso entro i 5 anni precedenti il deposito della domanda (ex art. 6);
  2. Iniziato o concluso dopo il 14/11/2010, e cioè entro i 5 anni precedenti l'entrata in vigore del D.M. 144/2015 (ex art. 14 del medesimo e art. 2, comma 1, D.M. 163/2020).

Per depositare la domanda, l'iscritto dovrà inviare una PEC a specializzazioni@ordineavvocatibopec.it con allegati:

  1. l'apposito modulo compilato e firmato digitalmente;
  2. copia dell'attestato di superamento del corso.

Nei casi di validazione di corso antecedente il D.M. 163/2020 verrà calendarizzato un esame con prova scritta e orale.

 

La domanda per comprovata esperienza (ex art. 8 D.M. 144/2015)

Può presentare tale domanda l'iscritto che abbia:

  1. anzianità d'iscrizione all'Albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
  2. esercitato negli ultimi cinque anni* in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione.

Per depositare la domanda, l'iscritto dovrà inviare una PEC a specializzazioni@ordineavvocatibopec.it con allegati:

  1. l'apposito modulo compilato e firmato digitalmente;
  2. documentazione (anonimizzata**), giudiziale o stragiudiziale, comprovante il trattamento nel quinquennio precedente il deposito di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità in numero almeno pari a dieci per anno*** per il settore richiesto.

* si fa riferimento, per individuare il quinquennio, agli anni solari.

** per anonimizzata s'intende che devono essere eliminati (o sostituiti con altri di natura fittizia) tutti i nomi delle parti in causa in ogni parte dei documenti allegati.

*** non sono utilizzabili incarichi aventi ad oggetto medesime questioni giuridiche e che necessitano di analoga attività difensiva, ovvero le difese d'ufficio, ma sono computati come incarichi singoli gradi o fasi di giudizio riferiti ad un medesimo giudizio.

 

La domanda per conseguimento del dottorato di ricerca (ex art. 2 c.3 D.M. 163/2020)

Può presentare tale domanda l'iscritto che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca in un ambito che sia riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all'art. 3 D.M. 144/2015, come modificato dal D.M. 163/2020.

Per depositare la domanda, l'iscritto dovrà inviare una PEC a specializzazioni@ordineavvocatibopec.it con allegati:

  1. l'apposito modulo compilato e firmato digitalmente;
  2. copia dell'attestato di conseguimento del titolo e della documentazione attinente.

 

Per ulteriori informazioni

Telefono: 051582209 – Interno 8

Email: info@ordineavvocatibologna.net

PEC: specializzazioni@ordineavvocatibopec.it

 

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