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Testo della legge n. 53/1994 Testo della legge n. 53/1994

Art. 1.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle  liti a norma dell'articolo 83 del  codice  di  procedura  civile  e  della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo'  eseguire  la notificazione  di  atti in materia  civile,  amministrativa  e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890,  ((...)) salvo che l'autorita'  giudiziaria  disponga che la notifica sia eseguita personalmente. ((Quando ricorrono i requisiti di cui al  periodo precedente,  fatta  eccezione per l'autorizzazione  del  consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti  in  materia  civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.))

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 ((effettuata a  mezzo del servizio postale))  il  notificante  utilizza  speciali  buste  e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e  spese,  conformi  al  modello  prestabilito   dall'Amministrazionepostale per la notifica a mezzo posta. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che  "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a  decorrere  dal quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 3.

1. Il notificante (che procede a norma dell'articolo 2 deve):

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e  sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo  del quale spedisce la copia al destinatario  in  piego  raccomandato  con avviso di ricevimento;

b)  presentare  all'ufficio  postale  l'originale  e   la   copia dell'atto da notificare;  l'ufficio  postale  appone  in  calce  agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo  quindi  la  copia,  o  le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2,  sulle  quali il notificante ha preventivamente apposto le  indicazioni  del  nome, cognome,  residenza  o  dimora  o  domicilio  del  destinatario,  con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad  agevolarne  la  ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti  il  numero  del  registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il  domicilio del notificante;

c)  presentare   contemporaneamente   l'avviso   di   ricevimento compilato  con  le  indicazioni  richieste  dal  modello  predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero  di  registro cronologico. (3)

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione  a ruolo  della  causa  o  del  deposito  dell'atto  introduttivo  della procedura, l'avviso di ricevimento deve  indicare  come  mittente  la parte istante e il suo procuratore; per le  notificazioni  effettuate in corso di procedimento,  l'avviso  deve  indicare  anche  l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e  per  tutto  quanto non  previsto  dal  presente  articolo,  si  applicano,  per   quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo  della  posta  elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da  pubblici elenchi.  Il  notificante   procede   con   le   modalita'   previste dall'articolo 149-bis del  codice  di  procedura  civile,  in  quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il  numero di registro cronologico di cui all'articolo 8. (2) ((3))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3-bis del presente articolo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha inoltre disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  a  decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a  mezzo  di posta elettronica certificata all'indirizzo  risultante  da  pubblici elenchi,  nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti  informatici.  La  notificazione   puo'   essere   eseguita esclusivamente  utilizzando  un  indirizzo   di   posta   elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita' all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4.  Il   messaggio   deve   indicare   nell'oggetto   la   dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione  di  notificazione  su  documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato  al messaggio  di  posta  elettronica  certificata.  La  relazione   deve contenere:

a)  il  nome,  cognome  ed  il   codice   fiscale   dell'avvocato notificante;

b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 CONVRTITO CON LA 11.08.2014. N. 114)

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale  ed  il codice fiscale della   parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione  e  ragione  sociale  del destinatario;

e) l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  a  cui  l'atto viene notificato;

f)  l'indicazione dell'elenco da  cui  il  predetto  indirizzo  e'stato estratto;

g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di  procedimento  deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che  "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a  decorrere  dal quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 4.

1. L'avvocato o il  procuratore  legale,  munito  della  procura  e dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   1,   puo'    eseguire notificazioni in materia  civile,  amministrativa  e  stragiudiziale, direttamente,  ((...))  mediante  consegna  di  copia  dell'atto  nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato  o  procuratore   legale,   che   abbia   la   qualita'   di domiciliatario di una parte. (2) ((3))

2. La notifica puo' essere  eseguita  mediante  consegna  di  copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il  notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e  la  copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati  dal  consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che  "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a  decorrere  dal quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo  4  l'atto  deve  essere trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  di posta elettronica certificata che il destinatario  ha  comunicato  al proprio ordine, nel rispetto della  normativa,  anche  regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici. (2) ((3))

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi  dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere  consegnato  nelle  mani  proprie  del destinatario. Se la consegna non puo' essere fatta  personalmente  al destinatario, l'atto  e'  consegnato,  nel  domicilio  risultante  al consiglio dell'ordine in cui il destinatario e' iscritto,  a  persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. (2)

3. Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la  copia  dell'atto notificato nonche' il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto e' consegnato e,  quando la consegna sia effettuata a persona  diversa  dal  destinatario,  la firma deve essere seguita, su  entrambi  i  documenti  summenzionati, dalla specificazione delle generalita' e della qualita' rivestita dal consegnatario. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 1, lettera f)) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha inoltre disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia  a  decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila ((la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9)) o le  annotazioni di cui all'articolo 5, e'  considerato  pubblico  ufficiale  ad  ogni effetto. ((3))

2. Il compimento di  irregolarita'  o  abusi  nell'esercizio  delle facolta' previste dalla presente  legge  costituisce  grave  illecito disciplinare, indipendentemente  dalla  responsabilita'  prevista  da altre norme.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che  "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a  decorrere  dal quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi  delle facolta' previste  dalla  presente  legge,  deve  essere  previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;  tale autorizzazione potra' essere concessa esclusivamente agli avvocati  o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e  che  non  abbiano  riportato  la  sanzione  disciplinare  della sospensione dall'esercizio professionale o altra piu' grave  sanzionee dovra' essere pronta- mente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente  dall'applicazione  di sanzioni  disciplinari,  in  tutti  i  casi  in  cui   il   consiglio dell'ordine,  anche   in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio  delle  facolta'  previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca,  emesso  in  camera  di consiglio dopo aver sentito il professionista, e' impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni  solo per motivi di legittimita' ed e' immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3.  In  caso  di  revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro  di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il  provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del  consiglio  dell'ordine  adottati  ai  sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi piu' ampi.

((4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.))

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi  delle facolta' previste dalla presente legge, deve munirsi di  un  apposito registro cronologico, il cui modello e'  stabilito  con  decreto  del Ministro di grazia e  giustizia,  sentito  il  parere  del  Consiglio nazionale forense.

2. La validita' del registro di cui al comma 1 e' subordinata  alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte  del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il  notificante  e' iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge e' annotata dal notificante,  giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali  annotazioni  previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 puo' essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

((4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano alle notifiche effettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata.)) ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del  provvedimento  dell'avvenuta  notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del  codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di  procedura civile, il notificante provvede,  contestualmente  alla  notifica, a depositare copia  dell'atto  notificato  presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

((1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto  notificato  a  norma  dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di  posta elettronica certificata,  dei suoi  allegati  e  della  ricevuta  di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita'  ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((3))

((1-ter. In tutti i casi in  cui  l'avvocato  debba  fornire  prova della notificazione  e  non  sia  possibile  fornirla  con  modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.)). 

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che  "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a  decorrere  dal quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge  e'  apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella  relativa  procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti  con  decreto del Ministro di grazia e giustizia. ((Quando l'atto e'  notificato  a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.)) (3)

2. Per le violazioni della  disposizione  di  cui  al  comma  1  si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le  stesse modalita' e procedure, in quanto applicabili.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato  dalla  L.  24  dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 16-quater,  comma  3)  che  "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a  decorrere  dal quindicesimo giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."

Art. 11.

1. Le notificazioni di cui alla presente  legge  sono  nulle  e  la nullita'  e'  rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le  disposizioni  di cui  agli  articoli precedenti e, comunque, se vi e' incertezza sulla persona cui e' stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Art. 12.

1. I decreti del Ministro  di  grazia  e  giustizia  previsti  agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Art. 13.

1. La presente legge entra  in  vigore  il  1  luglio  1994,  fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 1

2. La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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