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Albo - Art. 15 Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Albo - Art. 15 Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Presso ciascun Consiglio dell'Ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti; 

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 [nuovo];

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il C.N.F.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al C.N.F., agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al C.N.F. gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il C.N.F. redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal C.N.F.

Contatti Contatti

Segreteria:
  • Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
  • tel 051 582209 - fax 051 583702
  • segreteria@ordineavvocatibologna.net
  • consiglio@ordineavvocatibopec.it
  • Per richieste di cancellazione, sospensione, trasferimento e iscrizione fare riferimento alla PEC:

    iscrizioni@ordineavvocatibopec.it 

    P.zza dei Tribunali n. 4 - 40124 Bologna

     

    Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00.

    Ufficio Patrocinio a spese dello Stato: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00.

    Chiusura Patronale: 4 Ottobre, per la festività di San Petronio, Patrono di Bologna.