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Le novità del PCT in materia di esecuzioni

Circ. 4 del 20 gennaio 2015 - Le novità del PCT in materia di esecuzioni

Si segnala il dossier elaborato dal Centro Studi del C.N.F. che riassume, per quanto possibile sinteticamente, le novità in materia di processo civile telematico contenute nel d.l. n. 132 /2014, come convertito dalla legge n. 162/2014.

In questa sede si intende sottolineare le novità contenute agli artt. 18 e 19 del d.l. in tema di esecuzione forzata, con particolare riferimento alle modifiche degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., alla competenza nella procedura di esecuzione presso terzi, alla possibilità di accesso alle banche dati e alla nuova forma di pignoramento di autoveicoli.

In merito alla forma e alla modalità di pignoramento, il legislatore ha previsto che, per i procedimenti iniziati 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (cioè dall'11 novembre 2014), gli ufficiali giudiziari, terminate le operazioni di pignoramento, consegnino senza ritardo il titolo, il precetto e il verbale di pignoramento al creditore procedente, il quale entro 15 giorni (30 per la procedura mobiliare presso terzi) deve iscrivere a ruolo la causa, pena l'estinzione del procedimento esecutivo.

Ergo, tutti i pignoramenti richiesti a far data dall'11 dicembre 2014 sono disciplinati dalla nuova normativa.

Suggeriamo però, ai colleghi che hanno "caricato" i pignoramenti prima di tale data, qualora gli stessi si siano perfezionati successivamente, di verificare quale normativa venga applicata, onde evitare di incorrere in decadenze.

Rispetto alla consegna del titolo, del verbale di pignoramento e del precetto si è deciso, per il momento, di proseguire con le modalità in uso: il difensore del creditore procedente riceverà via e-mail dall'ufficiale giudiziario notizia dell'avvenuto perfezionamento del pignoramento e potrà accedere all'ufficio per il ritiro del fascicolo.

Ricordiamo che dal momento della consegna inizierà a decorrere il termine per l'iscrizione a ruolo e segnaliamo che, in considerazione della particolare delicatezza dell'incombente, sarà redatta dall'ufficiale giudiziario una sorta di "relata di consegna", che dovrà essere sottoscritta in duplice copia dal soggetto che curerà il ritiro e dall'addetto all'Ufficio Notifiche.

Come previsto ex lege, l'Ufficio tratterà copia dei documenti consegnati con la relata di consegna che dovrà essere sottoscritta personalmente dal difensore o da persona delegata: in quest'ultimo caso, previa esibizione della e-mail di convocazione ricevuta e di delega scritta.

Sarà cura del Consiglio dell'Ordine monitorare che questa nuova modalità non comporti eccessivi disagi o lunghi tempi di attesa.

Il legislatore ha anche previsto, all'art. 159 disp. att. c.p.c., che la nota d'iscrizione a ruolo nei procedimenti esecutivi per espropriazione debba contenere l'indicazione delle parti, il codice fiscale della parte che iscrive a ruolo e del difensore, e la descrizione dei beni oggetto di pignoramento. Non sono previste sanzioni in ipotesi di mancata corretta indicazione, ma si invitano i Colleghi a seguire le indicazioni contenute nelle guide pubblicate nel sito dell'Ordine (nell'area PCT), relative al deposito telematico che – si ricorda – sempre in forza di quanto previsto dal d.l. n. 132/2104, diverrà obbligatorio a far data dal 30 marzo 2015.

Suggeriamo peraltro di utilizzare anche prima di tale data le modalità telematiche per l'iscrizione a ruolo, invitando a utilizzare la modalità di pagamento telematico del contributo unificato.

Rispetto a questo incombente, sottolineiamo come l'art. 14 del d.p.r. n. 115/2002 in tema di spese di giustizia non è stato modificato dall'ultimo intervento legislativo e che quindi si potrebbe sostenere che, come previsto dal citato articolo, il contributo unificato sia dovuto solo all'atto del deposito dell'istanza di vendita.

Appare evidente come ciò dipendesse da un modificato quadro normativo che prevedeva che il difensore depositasse quale suo primo atto l'istanza di vendita e come, quindi, fosse logico individuare in quel momento l'obbligo di deposito del contributo unificato. Ovviamente sul punto non possiamo che lasciare liberi i colleghi di assumere le decisioni del caso, anche se suggeriamo, per economia processuale, di far coincidere, come peraltro sarebbe nello spirito della riforma, il momento del pagamento con il momento dell'iscrizione a ruolo.

Altra novità contenuta nel citato d.l. è relativa al potere di autentica in capo al difensore, il quale non dovrà più depositare, all'atto dell'iscrizione a ruolo, il titolo, il precetto e il pignoramento, ma potrà depositare le copie da lui stesso autenticate, trattenendo presso di sé gli originali.

Questo potere semplificherà il corso delle procedure esecutive nel momento in cui non sarà più necessario richiedere la sostituzione dei titoli per azionare un'altra procedura.

Si allega fac-simile di autentica.

Purtroppo tale potere non è stato esteso al difensore del creditore interveniente, il quale dovrà pertanto depositare l'originale del titolo; ovviamente ciò potrà avvenire alla prima udienza utile.

Le novità in tema di espropriazione presso terzi riguardano la modifica della competenza territoriale prevista dall'art. 26 bis co. 1 c.p.c., ove si dispone che il giudice competente a conoscere tali procedimenti sia quello del luogo dove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo che non si tratti di espropriazione forzata di crediti di amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 413 c.p.c.

Detta previsione è strettamente collegata alla circostanza che il terzo non dovrà più comparire, per nessuna tipologia di credito, a rendere la dichiarazione, essendo tenuto semplicemente a comunicare al difensore del creditore procedente la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., a mezzo raccomandata o pec, entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento.

Solamente in assenza di invio della dichiarazione, il terzo dovrà comparire; in ipotesi di mancata comparizione (il giudice fisserà udienza ad hoc) o di mancata dichiarazione, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento. Si allega fac-simile di atto di pignoramento presso terzi.

Altra novità è quella contenuta all'art. 521 bis c.p.c. in tema di pignoramento di autoveicoli. Anche in questo caso alleghiamo fac-simile del relativo atto di pignoramento.

In ultimo, sottolineiamo le disposizioni contenute agli artt. 492 bis c.p.c. e 155 bis, ter, quater e quinquies disp. att. c.p.c. in tema di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

La nuova normativa, seppure condivisibile nel fine, appare estremamente lacunosa sotto il profilo operativo e difficilmente attuabile. Peraltro, all'art. 155 quater disp. att. c.p.c. si legge che il Ministro della Giustizia dovrà individuare con decreto i casi, i limiti e le modalità di accesso alle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari.

Quindi, sino a quando non sarà pubblicato il regolamento attuativo l'intervento degli ufficiali giudiziari non sarà possibile e la norma non potrà essere operativa.

Per il vero, il successivo art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. sembra rendere possibile al creditore procedente, direttamente e senza l'utilizzo dell'ufficiale giudiziario, accedere alle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., previa autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo dove si intende procedere all'esecuzione.

Le importanti novità della materia impongono ulteriori riflessioni, ma sin d'ora si invitano i colleghi ad astenersi dal richiedere di essere autorizzati ad avvalersi dell'intervento dell'ufficiale giudiziario per l'accesso alle banche dati al fine di individuare beni o crediti da pignorare, in virtù della mancanza di idoneo decreto regolamentare ed essendo comunque allo stato gli ufficiali giudiziari sprovvisti di idoneo supporto tecnico.

Ulteriori approfondimenti saranno trattati nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile, e in particolare del neo costituito gruppo di lavoro sulle esecuzioni mobiliari e immobiliari.


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