Salta al contenuto

Avvocati sospesi volontariamente Avvocati sospesi volontariamente

Sospensione dall'esercizio professionale (Art. 20 L. 31 dicembre 2012, n. 247)

  1. Sono sospesi dall'esercizio  professionale  durante  il  periodo della  carica:  l'avvocato  eletto  Presidente   della   Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della  Camera  dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei  Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato  eletto presidente di giunta regionale e presidente delle  province  autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte  costituzionale o del  Consiglio  superiore  della  magistratura; l'avvocato  eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e  sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
  2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.
  3. Della  sospensione,  prevista  dai  commi 1 e 2, è  fatta annotazione nell'albo.

Allegati Allegati

Link Link

Contatti Contatti

Segreteria:
  • Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
  • tel 051 582209 - fax 051 583702
  • segreteria@ordineavvocatibologna.net
  • consiglio@ordineavvocatibopec.it
  • Per richieste di cancellazione, sospensione, trasferimento e iscrizione fare riferimento alla PEC:

    iscrizioni@ordineavvocatibopec.it 

    P.zza dei Tribunali n. 4 - 40124 Bologna

     

    Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00.

    Ufficio Patrocinio a spese dello Stato: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00.

    Chiusura Patronale: 4 Ottobre, per la festività di San Petronio, Patrono di Bologna.

     


Contatti Contatti