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Formazione continua Formazione continua

EMERGENZA COVID-19 - Delibera CNF n. 168 del 20 marzo 2020

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Il 28 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione continua, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Alcune modifiche sono state poi apportate il 30 luglio 2015.

Il nuovo Regolamento ridisegna gli oneri connessi alla formazione continua in conformità a quanto previsto dall'art. 11 n. 3 della nuova legge ordinamentale forense, n. 247/2012. Rimandando per approfondimenti alla relazione di accompagnamento del C.N.F. e alla nostra relazione illustrativa, in sintesi segnaliamo che:

- è stato introdotto il principio per cui non contano tanto le ore di aggiornamento quanto la loro qualità, così superando l'equivalenza – prevista dal precedente Regolamento – per cui un'ora di frequenza a un qualsiasi evento formativo assegnava sempre, in ogni caso, un credito formativo;

- nel nuovo sistema contano maggiormente la tipologia e la qualità del singolo evento formativo, che dovrà passare – a seconda dei casi – al vaglio di una Commissione centrale istituita presso il C.N.F. ovvero di quella istituita presso il Consiglio dell'Ordine, rispettivamente competenti per il preventivo accreditamento di ogni singolo evento;

- il periodo di valutazione dell'obbligo formativo rimane di tre anni, ma il numero complessivo di crediti formativi da maturare nel triennio cala a 60 (dai 90 previsti dal Regolamento in vigore sino al 31 dicembre 2014), di cui almeno 9 (erano 15) nelle materie ordinamentali – forense e previdenziale – e in deontologia;

- la nascita dell'obbligo formativo è confermata con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data d'iscrizione, ma per la fase transitoria di passaggio fra i regimi del vecchio e del nuovo Regolamento, è previsto che per tutti gli avvocati che erano già iscritti alla data del 1° gennaio 2015, il periodo di valutazione triennale ha cominciato a decorrere dal 1° gennaio 2014 (e si concluderà quindi il 31 dicembre 2016), e che i crediti formativi che gli iscritti hanno già conseguito durante l'anno 2014 – quindi, sotto la vigenza del vecchio Regolamento – potranno essere conteggiati nel triennio 2014-2016, nella misura calcolata ai sensi del Regolamento previgente;

- il regolare adempimento dell'obbligo formativo costituisce "titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio";

- il regolare assolvimento dell'obbligo formativo è dunque anche condizione necessaria sia per mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio o abilitati al patrocinio a spese dello Stato, sia per poter accogliere praticanti nel proprio studio;

- è confermato che il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la "mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo" costituiscono illecito disciplinare, in linea con quanto previsto all'art. 15 del nuovo codice deontologico, in vigore dal 15 dicembre 2014.

In virtù della radicale riforma della disciplina della formazione continua, il Consiglio dell'Ordine ha proceduto al necessario aggiornamento della propria "Circolare attuativa e interpretativa del Regolamento del C.N.F.", di cui raccomandiamo attenta lettura.

Nuovo Regolamento sull'esercizio effettivo della professione

Orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato, Accreditamento eventi formativi e Previdenza

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