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Precisazione delle modalità di presentazione delle domande di inserimento/permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni

In ragione di numerose domande pervenute in ordine alla regolamentazione delle richieste di permanenza nelle liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni disciplinata dall'art. 5 del Regolamento del Consiglio approvato all'adunanza del 13/11/2019, riteniamo opportuno precisare quanto segue in ragione dei recenti chiarimenti ricevuti dal CNF che renderanno necessaria una parziale modifica del nostro Regolamento:

1) per quanto attiene alla domanda di inserimento nelle liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, non è necessario essere iscritti nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio;

2) la domanda di inserimento potrà essere richiesta dall'avvocato che alternativamente:

a) abbia partecipato a un corso sul diritto minorile organizzato dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica per i Minorenni;

b) dall'avvocato in possesso di specifica preparazione che abbia svolto non saltuariamente la professione forense davanti alle autorità giudiziarie minorili fornendo prova di specifica preparazione nel diritto minorile;

3) per quanto concerne la permanenza nelle liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, non è necessario essere iscritti nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio;

4) l'avvocato che sia già iscritto nelle liste dei difensori di ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni non deve presentare annualmente la richiesta di permanenza;

5) consegue rispetto a quanto previsto dal punto 4, che non è più richiesta la dichiarazione di aver svolto un numero minimo di udienze e/o attività di assistenza a interrogatori.

Il Consigliere referente della Commissione penale

avv. Pietro Giampaolo  

(Circolare n. 38 del 13 febbraio 2020)


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