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Notifiche in proprio Notifiche in proprio

A) "Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati"

1) il titolo dell'art. 18 del DM 44/2011 "Notificazione per via telematica tra avvocati" è stato sostituito dal "Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati";

2) il richiamo esplicito, al comma 1 del nuovo art. 18, all'art. 3 bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53.

La PEC, come mezzo per le notifiche degli avvocati, potrà essere utilizzata non solo quando destinatario della notifica sia altro avvocato ma anche quando destinatario sia persona diversa dall'avvocato a condizione –ineludibile- che l'indirizzo PEC del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3 bis n. 1 L. 53/94): per gli avvocati l'indirizzo PEC pubblicato nell'albo professionale, per gli altri soggetti: l'indirizzo pubblicato nel registro delle imprese, nei vari albi professionali (INI-PEC), nel registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), nell'indice delle amministrazioni pubbliche (IPA).

 B) L'Avvocato è considerato un pubblico ufficiale.

L'art. 18 conferma e ribadisce quanto già indicato all'art. 6 della L. 53/94 e quindi che l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge quando compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3 bis e 9 L. 53/94.

L'avvocato quindi potrà effettuare la notifica non solo dei suoi atti ma anche di quelli di soggetti diversi; in questo secondo caso, se l'atto o il provvedimento da notificare non è presente nel fascicolo informatico del procedimento, estrae copia informatica per immagine dell'atto ab origine su supporto cartaceo e compie l'asseverazione prevista dall'art. 22 comma 2 del codice dell'amministrazione digitale, avendo cura di inserire la dichiarazione di conformità all'originale (cartaceo) nella relazione di notificazione così come previsto dall'art. 3 bis comma 5 L. 53/94; ove invece l'atto o il provvedimento da notificare sia presente nel fascicolo informatico del procedimento è possibile seguire la procedura infa indicata (punto H).

 C) La procura alle liti.

L'art. 18 del DM 44/2011 ora prevede altresì, al comma 5, che la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. Tale disposizione inoltre si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

D) Notifiche tramite PEC e autorizzazione COA.

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E) Ricevuta PEC avvenuta consegna.

Il comma 6 dell'art. 18 del DM 44/2011 sancisce che la ricevuta di avvenuta consegna della PEC con la quale l'atto viene notificato ora dovrà essere quella COMPLETA.

F) Notifiche tramite PEC e pagamento diritti.

L'art. 46 coma 1 lett. a) del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L.114/2014, modificando l'art. 1 della L. 53/1994, ha disposto la totale esenzione del pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.

 G) Alle notifiche tramite PEC si applica l'art. 147 C.P.C.

L'art. 45 bis introdotto, del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L.114/2014, ha ulteriormente modificato il D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, introducendo l'art. 16 septies: a seguito di tale modifica la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.  

 H) Notifiche di copie informatiche, poteri di autentica e esenzione pagamento diritti di copia.

L'art. 52 del D.L. 90/2014 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L.114/2014, stabilisce che il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale  possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

Ciò significa che l'avvocato, accedendo alla consultazione del proprio fascicolo informatico (funzione LIVE! in Consolle Avvocato), potrà estrarre copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti contenuti nel detto fascicolo ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

Se viene estratta copia informatica dell'atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio tramite PEC l'attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di notifica da allegare al messaggio PEC.

Se viene estratta copia analogica dell'atto o del provvedimento ai fini della notifica in proprio non tramite PEC ma da eseguirsi nella maniera tradizionale (cartacea) tramite UNEP, l'attestazione di conformità dovrà essere inserita in calce all'atto o al provvedimento da notificare.

Questa la regola in vigore sino all'11 febbraio u.s. data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 13 novembre 2014, pubblicato in GU il 12.1.2015, che ha dettato le regole tecniche in materia  di formazione,  trasmissione,  copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, gli articoli 4 (Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici) e 6 (Copie e estratti informatici di documenti informatici) dispongono nuove tecniche e regole per la connessa attestazione di conformità e ciò di cui attualmente più si discute è se, tali disposizioni saranno, dalla loro entrata in vigore (dal giorno 11/02/2015), applicabili anche, ad esempio, alle notifiche degli avvocati tramite PEC ex L. 53/94, ai poteri di autentica dei difensori e quindi all'art. 52 del D.L. 90/14, convertito con modifiche dalla Legge 11/08/2014 n. 114 e, più in generale, al PCT nella predisposizione, ad esempio, della procura alle liti o all'attestazione di conformità prevista dall'art. 18 della L. 162/2014.

Pur permanendo forti dubbi sull'applicabilità al PCT del decreto in parola, e più specificatamente alle notifiche degli avvocati ex L. 53/94 via PEC, gli adempimenti per attestare la conformità di copie informatiche ed estratti informatici alla luce del decreto sono tre (tra loro alternative) indicate dagli articoli 4 e 6 del DPCM del 13/11/2014:

 1) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, sottoscriverlo con firma digitale (art. 4 comma 2 e 6 comma 2 DPCM 13/11/2014);

2) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, bisognerà apporre, al suo interno, l'attestazione di conformità; da ultimo, il file così ottenuto dovrà essere sottoscritto con firma digitale (art. 4 comma 3 e 6 comma 3 DPCM 13/11/2014);

3) estrarre dal fascicolo informatico la copia informatica o ottenere, a seguito di scansione, la copia per immagine su supporto informatico (file PDF) del documento analogico (cartaceo) e, dopo aver salvato sul proprio computer il file ottenuto, redigere, con il proprio software di video scrittura, l'attestazione di conformità trasformandola in PDF testo (quindi, senza scansione) inserendo, prima della trasformazione in PDF testo, un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia informatica o di ogni copia per immagine su supporto informatico (art. 4 comma 3 e 6 comma 3 DPCM 13/11/2014).

I) Prova dell'avvenuta notifica.

Nel caso di notifica telematica, la prova dell'avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell'atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014:

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