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Processo Telematico Processo Telematico

Nato dall'esigenza di combinare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione con l'organizzazione della giustizia, il PCT è stato sviluppato con il fine di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dei processi attraverso l'utilizzo degli strumenti telematici.

Il "Processo Civile Telematico" è divenuto realtà dal 30 giugno 2014. 

Excursus normativo

Le radici normative del PCT affondano nel d.p.r. n. 123/2001 ("Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti") e nelle norme successive (tra cui il d.m. n. 44/2011), fino alla legge n. 228/2012 ("Legge stabilità 2013") e al d.l. n. 90/2014 che ne hanno sancito l'obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2014. 

A far data, pertanto, dal 30 giugno 2014 u.s., secondo il disposto dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (per come stabilito dall'art. 44 del d.l. n. 90/2014) il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, deve indefettibilmente svolgersi con modalità telematiche.

Allo stesso modo si procede nei processi esecutivi, successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione, nelle procedure concorsuali , per quanto concerne il deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, nei procedimenti davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, ad esclusione del giudizio di opposizione. 

Fino al 30 dicembre 2014, l'obbligo era riferito soltanto ai procedimenti iscritti a ruolo dal 30 giugno, mentre per quelli già pendenti, il deposito telematico rimaneva facoltativo. A partire dal 31 dicembre 2014, invece, anche per le cause cominciate prima del 30 giugno 2014, tutti gli atti endoprocessuali indicati dall'art. 16-bis, 4° comma, d.l. n. 179/2012, oltre ai ricorsi per decreto ingiuntivo, qualunque sia la data di avvio del giudizio vanno depositati esclusivamente per via telematica.

Scadenze

Dopo il 31 dicembre 2014 sono previste due ulteriori e ravvicinate scadenze.

La prima, a decorrere dal 31 marzo 2015, così come disposto dall'art. 18, comma 4, del d.l. n. 132/2014 (c.d. "decreto giustizia") al comma 2 dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, prevede che il deposito della nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi degli atti indicati negli artt. 518, comma 6, 543, comma 4, e 557 comma 2, c.p.c. (atto di citazione, titolo esecutivo, precetto) nei procedimenti di espropriazione forzata avvenga esclusivamente con modalità telematiche.

La seconda fissa, invece, dal 30 giugno 2015, come disposto dal comma 9-ter dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (introdotto dall'art. 44 del d.l. 90/2014), l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti processuali e i documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi alla Corte d'Appello. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria.

Funzionalità principali

Le principali funzionalità del PCT possono essere suddivise in 4 grandi aree: le consultazioni; le comunicazioni e notificazioni telematiche; i pagamenti telematici e il deposito degli atti giudiziari.

Vediamone i tratti salienti:

  • Le consultazioni

Il PCT consente la consultazione telematica delle informazioni relative ai procedimenti civili presso un ufficio giudiziario, permettendo di conoscere, in tempo reale, lo stato e l'iter del procedimento (consultazione dei registri di cancelleria) e il contenuto documentale del fascicolo processuale in formato elettronico.

Le regole di accesso per la visibilità delle informazioni sono assai stringenti e dipendono dal ruolo svolto dall'utente nell'ambito del procedimento.

Gli utenti c.d. "qualificati" (avvocati, praticanti, magistrati, cancellieri, CTU, ecc.), previa identificazione c.d. "forte", tramite token crittografico (chiavetta usb, smart card, ecc.), rilasciato da una P.A. centrale o locale, ovvero da un certificatore accreditato, possono accedere ai servizi riservati.

Per i cittadini e gli utenti è prevista altresì un'area pubblica, accessibile senza necessità di autenticazione, che consente una modalità di consultazione anonima e parziale, inerente cioè i soli dati dell'iter processuale e le informazioni contenute nei registri di cancelleria, mostrando però in formato oscurato tutte le informazioni relative ai dati anagrafici delle parti processuali e dei loro difensori e i dettagli del fascicolo dai quali è possibile risalire alle informazioni di carattere personale e riservato. 

Detta consultazione pubblica è esperibile sul Portale dei Servizi Telematici (cd. PST Giustizia). 

  • Comunicazioni e notificazioni

In merito alle comunicazioni di cancelleria, il PCT permette agli uffici giudiziari di comunicare gli eventi prescritti dalla legge o dal giudice (agli avvocati, agli ausiliari del giudice, ecc.) con l'uso della PEC del soggetto destinatario. 

Per poter ricevere le comunicazioni o notificazioni via PEC il destinatario dovrà essere TASSATIVAMENTE censito nel registro generale dei indirizzi elettronici (RegindE), avere indirizzo PEC e certificato di autenticazione per accedere all'area riservata del portale dei servizi telematici.

Il destinatario pertanto riceverà, all'indirizzo registrato, una pec contenente il testo della comunicazione, l'oggetto e i file con i dati strutturati (in formato xml) contenuti nella comunicazione stessa.

A conferma della consegna, l'ufficio giudiziario mittente dovrà ricevere dopo l'invio della PEC di comunicazione, l'apposita "ricevuta di avvenuta consegna", con data e ora che definiscono il momento in cui la comunicazione è perfezionata, attestando, quindi, che il contenuto è stato portato a conoscenza del destinatario. La ricevuta viene conservata nel fascicolo informatico.

Analogamente alle comunicazioni, anche le notificazioni degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati a i sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994, si effettuano a mezzo pec, senza bisogno della richiesta di autorizzazione al proprio Consiglio dell'ordine (eliminata dall'art. 46 d.l. 90/2014). Si rimanda per la trattazione di quest'ultime alla pagina preposta.

  • Pagamenti telematici

E' possibile eseguire in modalità telematica (previa autenticazione e utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dal PPDA o tramite portale servizi telematici) anche i pagamenti relativi alle spese di giustizia, ai diritti e al contributo unificato.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento è parimenti un documento informatico rilasciato dal soggetto autorizzato ad erogare detto servizio e da questi firmato digitalmente.

Il documento informatico ha valore "liberatorio" per il soggetto pagatore.

Il versamento può essere eseguito tramite strumenti del circuito bancario o postale e per poter procedere al pagamento telematico occorrono le seguenti informazioni: 1) ufficio giudiziario, 2) causale del pagamento, 3) importo da versare, 4) coordinate bancarie o postali, 5) indicazione del soggetto pagante (chi esegue materialmente il versamento) e del soggetto versante (il soggetto effettivamente debitore nei confronti della P.A.).

Una volta effettuata l'operazione, il sistema rilascia ricevuta di avvenuto versamento (RT, ricevuta telematica), firmata digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento e contenente identificativo univoco di pagamento, che consente di individuare in modo certo il pagamento eseguito, l'esito dello stesso, la causale e l'istituto attestante l'avvenuto pagamento.

La RT così ottenuta può essere consegnata materialmente o per via telematica all'ufficio giudiziario quale attestazione dell'avvenuto pagamento.

  • Il deposito telematico

Il "deposito telematico", infine, è ovviamente la funzionalità principe del PCT perché consente l'invio, tramite strumenti informatici e via PEC, degli atti processuali e dei documenti sottoscritti con firma digitale. A far data dal 31 dicembre u.s. la modalità telematica è divenuta l'unica esperibile a prescindere dalla data di avvio dei procedimenti, per il deposito di tutti gli atti processuali (e dei documenti da parte dei difensori delle parti) indicati dall'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, oltre ai ricorsi per decreto ingiuntivo, e non saranno più accettati quelli cartacei.

Secondo il dettato normativo restano tutt'oggi esclusi gli "atti introduttivi" e quelli di costituzione del processo civile (atto di citazione, ricorso, comparse, memorie), giacché l'art. 16-bis dispone espressamente che il deposito riguarda gli atti e i documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituiti.

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, d.l. n. 179/2012 e dell'art. 35 del d.m. n. 44/2011, diversi tribunali sono stati autorizzati, con decreti DGSIA ad hoc a ricevere per via telematica anche altre tipologie di atti., tra cui, spesso, anche le comparse di costituzione.

Con l'ausilio degli strumenti telematici (si veda la pagina Strumenti Telematici) il deposito degli atti deve avvenire secondo le modalità tecniche previste attraverso la predisposizione della "busta" informatica, da inviare, come allegato, all'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinatario.

La busta dovrà contenere, oltre all'atto vero e proprio in formato PDF, anche gli allegati nei formati ammessi e una struttura "dati" (file XML) contenente le informazioni fondamentali riferite all'atto e ai dati anagrafici del fascicolo cui afferisce. Tutti i documenti inseriti nella busta informatica (atto, allegati e struttura) devono essere sottoscritti con firma digitale dal soggetto che procede al deposito. 

Una volta inviata la PEC, il mittente dovrà ricevere dal dominio giustizia la "ricevuta di avvenuta consegna", la cui data e ora fissano incontrovertibilmente il momento della ricezione ai fini dei termini processuali. Ove riceva, invece, "avviso mancata consegna" significa che la pec non è stata consegnata all'ufficio giudiziario e, dunque, il deposito non è perfezionato. Occorrerà a questo punto ritentare e, in caso di esito ulteriormente negativo, rivolgersi al proprio gestore di PEC o al PDA.

L'art. 51 del d.l. n. 90/2014 stabilisce che nel caso in cui la busta da depositare telematicamente ecceda la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche (il limite di capacità è di 30 MB), si dovrà procedere al successivo invio di ulteriori buste (quindi di più messaggi di posta elettronica certificata) entro i termini (ai cui fini si consiglia solitamente la fruizione di "Atti generici").

Per essere considerato "tempestivo" il deposito della busta deve essere eseguito entro le ore 23:59 del giorno di scadenza.

L'art. 51 del decreto legge n. 90/2014, modificando l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, ha previsto che il momento del perfezionamento del deposito telematico è quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore pec del Ministero della Giustizia. 

Convenzione con il Tribunale per la regolamentazione dell'attività dell'ufficio di segreteria Processo Civile Telematico dell'Ordine

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