Salta al contenuto

Il tirocinio Il tirocinio

Contenuti e modalita' di svolgimento del tirocinio (art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247 )

 1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

 2. Presso il consiglio dell'ordine e' tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

 3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17 (cfr. estratto art.17, comma 4, L. 247/2012).

 4. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente ad attivita' di lavoro subordinato pubblico e privato, purche' con modalita' e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

 5. Il tirocinio e' svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facolta' di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che puo' essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

 6. Il tirocinio puo' essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianita' di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non piu' di dodici mesi;

c) per non piu' di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione;

d) per non piu' di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

 7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

 8. Il tirocinio puo' essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del  praticante e  previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

 9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il  diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

 10. L'avvocato e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalita' di cui al comma 1 e non puo'  assumere  la  funzione  per  piu'  di  tre  praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attivita' professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

 11. Il tirocinio  professionale  non  determina  di  diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

Negli studi legali privati, al praticante avvocato e' sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennita' o un compenso per l'attivita' svolta per conto dello studio, commisurati  all'effettivo  apporto  professionale  dato nell'esercizio  delle  prestazioni  e  tenuto  altresi'  conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attivita' svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il  praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione  nel  registro  dei praticanti, purche' in possesso  del  diploma  di  laurea  in giurisprudenza,  puo'  esercitare  attivita'  professionale  in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilita' dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa puo' durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

 13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalita' di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'eta', alla salute, alla maternita' e paternita' del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validita' dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

 14. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo  di  tirocinio  che  risulta regolarmente compiuto.

Allegati Allegati

Allegati Allegati

Link Link

Contatti Contatti

Segreteria:
  • Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
  • tel 051 582209 - fax 051 583702
  • segreteria@ordineavvocatibologna.net
  • consiglio@ordineavvocatibopec.it
  • Per richieste di cancellazione, sospensione, trasferimento e iscrizione fare riferimento alla PEC:

    iscrizioni@ordineavvocatibopec.it 

    P.zza dei Tribunali n. 4 - 40124 Bologna

     

    Giorni e orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00.

    Ufficio Patrocinio a spese dello Stato: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:30 alle 13:00.

    Chiusura Patronale: 4 Ottobre, per la festività di San Petronio, Patrono di Bologna.

     


Contatti Contatti